Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a rendere più razionale ed efficace l'articolo 156-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, in cui il termine «evidence», contenuto nella direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosiddetta «direttiva IPRED1», recepita con il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, è stato impropriamente tradotto dal legislatore con il termine «indizi» anziché «prove».
      Il citato articolo 156-bis ha comportato primi provvedimenti giurisprudenziali molto controversi, definiti con ordinanze rispetto alle quali non è previsto neppure il rimedio dell'opposizione di terzo. Si profilano peraltro taluni profili di incostituzionalità della disciplina processuale, alla luce del chiarissimo orientamento della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 404 del codice di procedura civile nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo

 

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avverso l'ordinanza di convalida di sfratto (Corte costituzionale, sentenza n. 167 del 1984). Inoltre la presente proposta di legge, che sostituisce il menzionato articolo 156-bis, prevede disposizioni più incivive per la garanzia della privacy degli interessati, precludendo così ad agenzie private di investigazione di acquisire arbitrariamente indirizzi internet protocol (IP) di utenti internet, nel quadro di vere e proprie attività di intercettazione informatica e telematica. Tali pratiche si pongono in evidente contrasto con le esigenze di garanzia dell'utente e con la normativa vigente a tutela dei dati personali.
 

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